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Cassazione Civile - Ordinanza n. 3790 del 28 Febbraio 2018 (PDF - 6 pagine)
Il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ove sia possibile scorporare le diverse categorie dei compensi e sia fornita la dimostrazione dell’assenza del requisito dell’autonoma organizzazione nell’espletamento di quell’attività specifica. A chiarirlo la Suprema Corte con ordinanza n. 3790, pubblicata il 12 febbraio 2018.
IL CASO
IL COMMENTO
1. IRAP sui compensi erogati ad amministratori e sindaci
2. L'ordinanza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797