Tribunale Di Roma, Sez. Lav. Sentenza del 1 Febbraio 2018
L’incompatibilità aziendale costituisce una delle ragioni organizzative e produttive per le quali il datore di lavoro può disporre un trasferimento, e ricorre quando la permanenza di un lavoratore in una determinata unità produttiva nuoccia al buon andamento dell'ufficio: ciò può tipicamente avvenire quando si verifichi una situazione di tensione personale o contrasto con colleghi o superiori atta a produrre rilevanti ripercussioni sul regolare svolgimento dell'attività lavorativa.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Trasferimento del lavoratore: art. 2103 c.c.
2. La natura del trasferimento e la finalità dell'art. 2103 c.c.
3. Elementi basilari del contenzioso inerente al trasferimento
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797