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Cass. civ., sez. lav., 12 marzo 2018, n. 5951
Con riguardo alle procedure per licenziamenti collettivi, la comunicazione di inizio della procedura stessa non necessariamente deve contenere l'indicazione dei criteri in base ai quali il datore di lavoro procederà all'individuazione dei lavoratori da licenziare, atteso che tali criteri sono di fonte legale oppure contrattuale, ma non possono essere fissati unilateralmente dal datore di lavoro, sicché legittimamente il datore di lavoro ne omette il riferimento, considerato anche che questi possono risultare all'esito della procedura di cui all'art. 4 l. n. 223 del 1991, citata, finalizzata tra l'altro proprio allo scopo di verificare la possibilità di determinare pattiziamente, con accordo sindacale, i criteri medesimi