Cass. civ., sez. lavoro sent. n. 5601 del 08 marzo 2018 (PDF - 8 pagine)
Il principio della libertà delle forme si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro che, di conseguenza, possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti, tranne che in caso di diversa pattuizione scritta raggiunta dalle medesime parti stipulanti. Ciò vale anche per i negozi che vi sono connessi, come il recesso unilaterale. Dunque, la parte che eccepisce l'avvenuto recesso unilaterale è onerata della relativa prova; se alla manifestazione orale segue, su richiesta dell'altro o degli altri contraenti, una dichiarazione scritta dello stesso tenore, la parte è onerata anche della prova del carattere meramente confermativo anziché innovativo di tale successiva dichiarazione.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Contrattazione collettiva: ccnl e contratto aziendale
1.1. Forma scritta del contratto aziendale: orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797