Cass. civ., sez. lavoro sentenza n. 5293 del 06 marzo 2018
L'indennità per l'inabilità temporanea è dovuta "fino a quando dura l'inabilità assoluta, che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di attendere al lavoro"; pertanto è errata la sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto all'assicurato, nei periodi di inabilità parziale, l'indennità di inabilità temporanea, presupponendo questa uno stato di inabilità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'infortunato di rendere le sue prestazioni lavorative.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Prestazioni economiche ed infortunio sul lavoro
2. Indennità per inabilità temporanea
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797