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La Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circ. n. 5 del 20 febbraio 2018, con la precisa che ai trattamenti di CIGS riguardanti l’editoria, per i quali è stata presentata istanza successivamente alla data del 1° gennaio 2018 – a condizione che pure la consultazione sindacale e le relative sospensioni dal lavoro siano iniziate successivamente a tale data – si applicano le nuove disposizioni anche con riferimento all’applicazione dei limiti di durata massima complessiva previsti dalla nuova normativa, non incidendo e non conteggiandosi nel quinquennio mobile i precedenti interventi CIGS