Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. civ., sez. Lav., 08 febbraio 2018, n. 3096
In materia di pubblico impiego, in caso di congedo straordinario per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca, al dipendente che risulti privo di borsa di studio spetta il trattamento retributivo in godimento, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 476 del 1984, come modificato dall’art. 52, comma 57, della l. n. 448 del 2001, soltanto per i congedi successivi all'1 gennaio 2002, data di entrata in vigore di quest’ultima disposizione, e per la sola durata del corso, ove permanga in servizio presso l'amministrazione di provenienza per almeno un biennio dopo il conseguimento del dottorato, pena la restituzione degli importi percepiti