Aggiornato con le semplificazioni contenute nel Provvedimento Agenzia delle entrate 5 febbraio 2018 (“spesometro light”)
Diventa sempre più rilevante la lotta per il contrasto all’evasione intrapresa dal fisco.
È difatti, questo l’obiettivo che si prefigge il legislatore attraverso la riscrittura dell’art. 21 del decreto legge n. 78/2018, meglio conosciuto come spesometro, il cui obbligo, con decorrenza dal 2018, non sarà più annuale bensì trimestrale. A dire il vero, per effetto del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, in vigore dal 24 ottobre 2016 e convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225 i soggetti passivi IVA effettueranno l’invio telematico di tutte le fatture emesse e ricevute nel trimestre di riferimento, delle bollette doganali e delle note di variazione, con cadenza trimestrale, ossia il 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre e 28 febbraio.
Contestualmente, a tale obbligo è inserito quello di comunicare trimestralmente anche le liquidazioni periodiche IVA, sia nell’ipotesi in cui l’IVA è a debito, sia nel caso in cui dalla liquidazione emerga un credito.
A seguito delle proteste delle associazioni professionali, in sede di conversione del decreto legge sopra citato era stata introdotta una prima deroga per l’anno 2017, consistente nel fatto che, solo per le fatture e non le liquidazioni, doveva essere effettuata una comunicazione al 25 luglio 2017 comprendente le fatture relative al primo semestre, una al 30 novembre 2017 per quelle del terzo trimestre e, infine, al 28 febbraio 2018 per quelle del 4 trimestre.
Il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2017, n. 19 – meglio conosciuto come Milleproroghe – ricambia nuovamente le scadenze fiscali della comunicazione dei dati delle fatture d’acquisto ed emesse introducendo due scadenze a carattere semestrale e precisamente quella del 16 settembre 2017 (il termine si sposta al 18 settembre perché il 16 è festivo) per quelle relative al semestre 1° gennaio 2017-30 giugno 2017 e quella del mese di febbraio 2018 per quelle riferite al secondo semestre.
Con comunicato stampa del MEF del 1° settembre 2017, n. 147 è stato annunciato che un apposito d.P.C.M. in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha prorogato la scadenza al 28 settembre 2017.
L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa del 19 gennaio 2018 ha anticipato che la scadenza del 28 febbraio 2018 per l’invio della comunicazione dati delle fatture del secondo semestre è spostata al 60° giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo che recepisce le semplificazioni apportate dal decreto legge n. 148/2017. Tale data è stata fissata al 6 aprile 2018.
Difatti il d.l. n. 148/2017 ha previsto di inviare i dati del documento riepilogativo per le fatture d’importo inferiore a 300 euro, delle ulteriori fattispecie di esonero. Inoltre, al fine di venire incontro alle esigenze di tutti i professionisti che hanno riscontrato notevoli errori nella trasmissione dei dati delle fatture è consentito, di inviare i dati relativi al primo semestre, entro il termine del 6 aprile senza applicazione delle sanzioni.
Ma la vera novità che esplicherà i suoi effetti nel 2018 è quella relativa alla nuova versione dello spesometro light con possibilità di presentare, dietro opzione, lo spesometro con cadenza semestrale. Rimane, tuttavia ferma, la facoltà di invio dei dati con cadenza trimestrale.
L’Agenzia attraverso tale meccanismo incrocia i dati delle due comunicazioni e provvede a metterli a disposizione del contribuente, segnalando eventuali incongruenze, anche in relazione ai versamenti effettuati.
In tal caso, il contribuente potrà fornire chiarimenti, segnalare eventuali errori riscontrati o effettuare il versamento dell’IVA applicando l’istituto del ravvedimento operoso.
A ciò si aggiunga anche l’ultimo appuntamento per la presentazione dello spesometro annuale 2017 la cui scadenza, il cui adempimento è scaduto alla data del 10 aprile 2017 per i soggetti con liquidazione IVA mensile e del 20 aprile 2017 per tutti gli altri. Tuttavia vi è ancora la possibilità di eseguire l’adempimento
mediante applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso oppure in caso di errore può essere fatto un invio sostitutivo. La comunicazione per il 2017 è più analitica mentre diventerà light per il 2018. Saranno, però, esonerati dallo spesometro semestrale i soggetti passivi IVA che opteranno per la fattura elettronica.
Occorre segnalare che con l’avvio dell’obbligo della fatturazione elettronica anche per le operazioni con i privati, dal 1° gennaio 2019 sarà abrogato lo spesometro. Per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, prevista dall’articolo 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione di euro 2 per fattura, con un massimo di euro 1000 per ciascun trimestre. I citati limiti sono ridotti alla metà fino a 500 euro, qualora la trasmissione o la correzione è effettuata entro il termine di 15 giorni dalla scadenza. Non si applica l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Per le liquidazioni periodiche omesse o errate la sanzione varia da euro 500 a euro 2000; tale limite è ridotto alla metà se la correzione avviene entro 15 giorni dalla scadenza.
L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 ha illustrato le varie possibilità di applicazione del ravvedimento operoso mitigando così il pesante regime sanzionatorio.
Premessa
Spesometro trimestrale o semestrale su opzione e comunicazioni IVA
1. Disposizioni normative
2. Il restyling del d.l. 193/2016 e le novità del d.l. 148/2017
3. Obiettivi della comunicazione
4. Comunicazione trimestrale delle liquidazioni IVA
4.1. Contenuto del modello
4.2. Modalità di presentazione
4.3. Casi particolari
5. Ambito soggettivo
5.1. Soggetti obbligati
5.2. Soggetti esclusi
5.3. Operazioni straordinarie
6. Quali operazioni vanno comunicate
7. Operazioni escluse
8. Contenuto della comunicazione
8.1. Momento rilevante
8.2. Scadenze
8.3. Come si presenta e codifica dei documenti
9. Note di variazione
10. Regime sanzionatorio e ravvedimento dopo le modifiche del d.lgs. 158/2015 in materia di spesometro annuale
11. Spesometro e liquidazioni 2017-sanzioni
12. Obblighi dell’intermediario
13. Novità dal 2017
14. Fatturazione elettronica tra privati
15. Credito d’imposta
16. Alcuni casi particolari alla luce del d.l. 148/2017
16.1. Fatture di importo inferiore a 300 euro
16.2. Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura
16.3. Fattura emessa dai commercianti al dettaglio
16.4. Autotrasportatori
16.5. Contribuenti con contabilità separata
16.6. Split payment
17. Analisi di alcune casistiche secondo la risoluzione n. 87/E
18. Il ravvedimento operoso alla luce della risoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017
Conclusioni
Esemplificazioni pratiche
Bibliografia/sitografia per approfondimenti
Isbn: 9788868056278