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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 31 gennaio 2018, n. 2466
In tema di computabilità dei premessi ai fini della maturazione delle ferie, la limitazione della computabilità prevista dall'art. 33, comma 3, l. n. 104/1992, opera soltanto nei casi in cui i permessi debbano cumularsi effettivamente con il congedo parentale ordinario e con il congedo per malattia del figlio, per i quali compete un indennità inferiore alla retribuzione normale.