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Cass. civ., sez. lav., 02 gennaio 2018, n. 3
È nulla la clausola che attribuisce al datore di lavoro la facoltà di recedere dal patto di non concorrenza dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Tale clausola infatti contrasta con il disposto previsto dall’art. 2125 c.c. secondo il quale la durata del patto deve essere «delimitata ex ante» e quindi non può essere soggetta ad una pattuizione che ne consenta il venire meno in ogni momento della sua durata.