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Cass. civ., sez. lav., 11 gennaio 2018, n. 509
E’ legittimo il licenziamento di un lavoratore, il quale, per oltre metà del tempo concesso a titolo di permesso parentale", ai sensi dell'art. 32 del d. Igs. n. 151 del 2001, non aveva "svolto alcuna attività a favore del figlio", con uno sviamento dalla funzione tipica per la quale il congedo parentale era stato concesso, ossia "diretto a sostenere i bisogni affettivi e relazionali del figlio, attraverso una condotta capace di integrare, anche sotto il profilo dell'elemento intenzionale, un comportamento idoneo alla ravvisabilità della giusta causa del recesso".