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Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2018, n. 332
L'art. 62 d.lgs. n. 276 del 2003 prevede la necessità della stipula per iscritto del contratto a progetto e dell'indicazione del progetto e programma di lavoro solo ad probationem e non impone una forma obbligata di dichiarazione. Ne deriva che il contenuto della prestazione oggetto del contratto può desumersi anche dal testo complessivo del documento cui le parti abbiano fatto riferimento per la regolazione del loro rapporto