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Cass. civ., sez. lav., 10 gennaio 2018, n. 331
In tema di licenziamento, sulla base di una corretta interpretazione dell'art. 3 della l. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo deve identificarsi nelle vicende e/o negli eventi che, per l'incidenza immediata sulla realtà aziendale in cui il lavoratore è inserito, cagionano l'effettiva esigenza del datore di porre fine al rapporto di lavoro; rientrano nel suddetto ambito sia i licenziamenti intimati in relazione all'insorgenza di specifiche esigenze aziendali che impongono la soppressione del posto di lavoro, sia i licenziamenti che traggono origine da comportamenti o situazioni facenti capo al prestatore di lavoro, purchè non costituiscano una forma di inadempimento