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Cass. civ., sez. lav., 19 dicembre 2017, n. 30415
Nell'ipotesi di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se pure, in linea generale, l'inefficacia del licenziamento, prevista dall'art. 5 della legge n. 223 del 1991, per il caso di inosservanza delle procedure di cui all'art. 4, può ricorrere anche nel caso di violazione della disposizione dell'art. 4, comma 9 (sulla comunicazione delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di scelta, ai competenti Uffici del lavoro e alle Organizzazioni sindacali) - dovendosi escludere che l'accordo tra il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali faccia perdere rilevanza al mancato espletamento o al radicale stravolgimento della procedura medesima - tuttavia tale sanzione non è applicabile quando risulti, in concreto, che l'omissione di una delle comunicazioni previste dal citato art. 4, comma 9, non abbia impedito all'intera procedura, svoltasi correttamente tutte le sue articolazioni, di raggiungere lo scopo cui è preordinata, rappresentato dal consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza e trasparenza della complessiva operazione e la rispondenza ad eventuali accordi raggiunti