Cassazione Civile Ordinanza n. 26284 del 6 novembre 2017 COMMENTO (PDF - 8 pagine)
Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall'Agente della riscossione (cd. diritti di insinuazione) rappresentano i costi normativamente forfetizzati di una funzione pubblicistica e vanno ammesse al passivo fallimentare in ragione di un'applicazione estensiva dell' art. 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999, che prevede la rimborsabilità delle spese relative alle procedure esecutive individuali, atteso che un trattamento differenziato delle due voci di spesa risulterebbe ingiustificato, potendo la procedura concorsuale fondatamente ritenersi un'esecuzione di carattere generale sull'intero patrimonio del debitore. Il credito per le spese di insinuazione va, peraltro, riconosciuto in via chirografaria e non privilegiata, dovendo escludersi l'inerenza delle stesse al tributo riscosso.
IL CASO
IL COMMENTO
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Isbn: 2499-5797