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Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2017, n. 27224
L'indennità di maternità dovuta alle libere professioniste esercenti la professione legale nel regime giuridico regolato dall'art. 70 del d.lgs. n. 151 del 2001 (attualmente modificato per effetto della l. n. 289 del 2003), ratione temporis applicabile, deve essere corrisposta assumendo, come base di calcolo, il reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, non essendo né previsto dalla norma né desumibile in via interpretativa un tetto massimo non oltrepassabile come nella disciplina normativa successiva, alla quale deve essere riconosciuta natura esclusivamente innovativa.