Cass. civ., sez. lavoro Sentenza n. 29062 del 05 Dicembre 2017 - COMMENTO (PDF- 12 pagine)
Non può ritenersi che l'assistenza che legittima il beneficio del congedo straordinario possa intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita, quali la cura dei propri interessi personali e familiari, oltre alle ordinarie necessità di riposo e di recupero delle energie psico - fisiche, a patto però che risultino complessivamente salvaguardati i connotati essenziali di un intervento assistenziale che deve avere carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione del disabile. Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che era stato trovato in alcune occasioni lontano dall'abitazione materna durante il congedo straordinario retribuito, ottenuto per dare assistenza alla madre disabile.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Congedo straordinario ed art. 42 del d.lgs. 151/2001: nozione e campo di applicazione
1.1. Requisiti del congedo straordinario
1.2. Incostituzionalità dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. 151/2001
2. L. 92/2012, art. 18 della l. 300/1970 ed insussistenza del fatto
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797