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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 24 novembre 2017, n. 28097
In tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, di cui all'art. 4 del D.lgs n. 61 del 2000, attuativo della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale, comporta che il lavoratore in regime di part-time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile.