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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 23 novembre 2017, n. 27944
Il contratto a termine, poi prorogato, carente di qualsivoglia specificazione della ragione tecnica, produttiva o sostitutiva giustificativa dell'apposizione del termine (nel caso di specie carente della ragione sostitutiva per maternità di una infermiera professionista) è inefficace e va convertito in un rapporto a tempo indeterminato, cui consegue, ai sensi dell'art. 32, comma 4, lett. a), della l. 183/2010, ratione temporis applicabile, l'obbligo di corresponsione a carico della parte datoriale di una indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita dal lavoratore. Il danno in tal modo forfetizzato, tuttavia, copre soltanto il periodo intermedio, intercorrente tra la scadenza del termine e la sentenza che accerta la nullità di esso e dichiara la conversione del rapporto, tale che per il periodo successivo deve ritenersi che la parte datoriale, in coerenza con il principio della ricostituzione del rapporto di lavoro realizzata tramite la sentenza, è obbligata al versamento in favore del prestatore delle retribuzioni sino alla data di effettiva riammissione in servizio