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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 16 novembre 2017, n. 27226
La riduzione contributiva prevista dall'art. 25, comma 9, della l. 223/1991, per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato, - così come quella prevista, con disposizione di identico tenore, dall'art. 8, comma secondo, per le assunzioni a tempo determinato – si applica anche al lavoratore che sia stato inquadrato nella categoria di dirigente.