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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 15 novembre 2017, n. 27010
Le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo poste a sostegno dell'apposizione del termine al contratto di lavoro devono essere specificate dal datore di lavoro in maniera circostanziata e puntuale, in modo da consentire il controllo della connessione tra la durata temporanea della prestazione, le esigenze produttive ed organizzative dedotte e l'utilizzazione del lavoratore, anche in base agli accordi collettivi richiamati nel contratto costitutivo del rapporto.