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Cass. civ., sez. lav., 31 ottobre 2017, n. 25967
Con riferimento ai fondi speciali di previdenza costituiti ai sensi dell’art. 2117 c.c., il vincolo di destinazione previsto da tale norma spiega effetti anche nei confronti del datore di lavoro, al quale - senza necessità di una specifica previsione negoziale - è fatto divieto di distrarre i fondi dalla finalità alla quale sono destinati; nè assume rilievo che il perseguimento di tale finalità sia comunque garantita dalla responsabilità patrimoniale dello stesso datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2740 c.c., considerato che la garanzia generale potrebbe essere frustrata in caso di insolvenza del medesimo datore