Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 26465 del 08 Novembre 2017 COMMENTO (PDF 16 pagine)
Il contratto collettivo nazionale di lavoro per le industrie metalmeccaniche prevede una serie di obblighi a carico del lavoratore assente per malattia, volti a portare a conoscenza il datore di lavoro del motivo che giustifica l'assenza del dipendente. Nel caso che sia omesso anche uno solo di tali adempimenti, salvo giustificato impedimento, l'assenza è considerata ingiustificata. La mancata osservanza di tali obblighi è punita con una sanzione conservativa solo se l'assenza anzidetta non travalichi il quarto giorno, mentre il protrarsi dell'assenza oltre tale limite costituisce giusta causa di licenziamento, posto che l'ingiustificatezza dell'assenza non riguarda l'effettività o meno della malattia, ma il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione gravanti sul lavoratore.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Settore metalmeccanici e ccnl
2. Malattia: trattamento economico e normativo
3. Provvedimenti disciplinari
3.1. Ipotesi di licenziamento
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797