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Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2017, n. 25653
Nel caso di licenziamento per ragioni inerenti l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro, ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966, se il giustificato motivo oggettivo si sostanzia nella generica esigenza di ridurre il personale omogeneo e fungibile, il datore di lavoro deve scegliere il soggetto (o i soggetti) da licenziare sempre nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede. In tal senso, infatti, si rileva come a tali principi deve uniformarsi, in ossequio all’art. 1175 c.c., ogni comportamento delle parti di un rapporto obbligatorio e, dunque, anche il recesso di una di esse.