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Cass. civ., sez. lav., 27 ottobre 2017, n. 25649
Nel regime di tutela reale ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (nel testo ratione temporis applicabile, anteriore alla modifica apportata con legge 28 giugno 2012, n. 92), il danno all'integrità psico-fisica del lavoratore licenziato, cagionato dalla perdita del lavoro e della retribuzione, è una conseguenza soltanto mediata ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del recesso datoriale e, pertanto, non è risarcibile a meno che non ricorra l'ipotesi del licenziamento ingiurioso oppure persecutorio o vessatorio (quest'ultimo è il caso ravvisato dalla sentenza impugnata), trovando la sua causa immediata e diretta non nella perdita del posto di lavoro, bensì nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro