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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 26 ottobre 2017, n. 25474
La concessione degli sgravi contributivi presuppone che il livello di occupazione raggiunto a seguito delle nuove assunzioni non subisca riduzioni nel periodo agevolato attesa la finalità della legge di favorirne l'incremento, sicché il venir meno di tale condizione determina l'integrale perdita del diritto al beneficio avendo la norma natura eccezionale, per cui, ove diversamente interpretata, si porrebbe in contrasto con i vincoli in materia di aiuti di Stato imposti dalla Commissione Europea.