Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 25759 del 30 Ottobre 2017 COMMENTO (PDF 10 pagine)
Il dovere di fedeltà, la cui violazione può integrare una giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.. Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nella organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso. Nella specie, la Corte ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore, atteso che i fatti segnalati nel suo esposto all'autorità giudiziaria riprendevano il contenuto di documenti già divulgati dalla stampa e discussi in varie sedi istituzionali.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Licenziamento per giusta causa: valutazione del giudice
2. Licenziamento e diritto di critica
2.1. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797