Il decreto legge n. 148/2017 stabilisce che i contribuenti a cui è stata rigettata la richiesta di definizione agevolata da parte di Equitalia esclusivamente a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateizzazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, possano mettersi in regola con i pagamenti e quindi chiedere di essere ammessi ai benefici previsti dal decreto legge.
Hanno quindi la possibilità di accedere nuovamente alla “rottamazione” anche i contribuenti che si sono visti respingere la domanda perché non erano in regola con il pagamento di tutte le rate scadute al 31 dicembre 2016 di una dilazione in corso al 24 ottobre 2016.
I contribuenti interessati devono presentare, entro il 31 dicembre 2017, una nuova istanza di adesione alla definizione agevolata compilando il presente modello DA-R.
Chi possiede una casella di posta elettronica certificata (pec) può inviare il modello DA-R, insieme alla copia di un documento di identità, all’indirizzo pec della Direzione Regionale di riferimento dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. In alternativa, la domanda di adesione può essere presentata consegnando il modello DA-R direttamente agli sportelli dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il decreto n. 148/2017 stabilisce che gli interessati debbano versare, entro il 31 maggio 2018, le rate non corrisposte del 2016 dei vecchi piani di dilazione.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare ai contribuenti che presenteranno la nuova domanda di adesione: entro il 31 marzo 2018 una comunicazione con l’importo relativo al debito pregresso non versato che dovrà essere pagato entro il 31 maggio 2018; entro il 31 luglio 2018 l’ammontare complessivo dovuto per la “rottamazione” e le scadenze per il relativo pagamento che dovrà avvenire in un massimo di tre rate di pari importo, con scadenza settembre, ottobre e novembre 2018.
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