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Cass. civ., sez. lav., 12 ottobre 2017, n. 24015
Ai sensi dell'art. 33 comma 5 della legge n. 104 del 1992, come modificato dall'art. 24 comma 1 lett. b) della legge 183 del 2010, il diritto del lavoratore a non essere trasferito ad altra sede lavorativa senza il suo consenso non può subire limitazioni risultando la inamovibilità giustificata dal dovere di cura e di assistenza da parte del lavoratore al familiare disabile, sempre che non risultino provate da parte del datore di lavoro specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive che, in un equilibrato bilanciamento tra interessi, risultino effettive e comunque insuscettibili di essere diversamente soddisfatte