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Cass. pen., sez. IV, 05 ottobre 2017, n. 45842
Vi è la responsabilità del datore di lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore, per non avere disposto e preteso che il dipendente indossasse il necessario dispositivo di protezione individuale (guanti in pelle idonei a prevenire il contatto delle mani con parti taglienti) e di non avere preteso che i preposti al reparto esigessero che i lavoratori osservassero tale misura di sicurezza