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Cass. pen., sez. IV, 05 ottobre 2017, n. 45820
Vi è la responsabilità del datore di lavoro subappaltatore per negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure necessarie cagionava lesioni personali al lavoratore, il quale, mentre montava alcune lampade, cadeva da un'altezza di metri 8 circa, a causa del ribaltamento dell'attrezzatura.