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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la lettera circolare prot. n. 3 del 12 ottobre 2017 in cui forniscono indicazioni univoche al fine di assicurare l’uniformità di comportamento da parte di tutto il personale ispettivo nell’adozione dei provvedimenti sanzionatori in caso di mancato rispetto della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Nell’ambito della normativa in materia di salute e sicurezza la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, così come declinata dall’art. 41 del d.lgs. 81/2008, diviene un obbligo nel momento in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di sottoporre il lavoratore a sorveglianza sanitaria. Tale obbligo non è però esplicitamente individuato da un’unica disposizione normativa ma, almeno nel Titolo I del d.lgs. 81/2008, vi sono almeno tre fattispecie cui ricondurre i comportamenti omissivi dell’obbligo in esame, fattispecie dotate ognuna di una diversa previsione sanzionatoria.