Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 22610 del 27 Settembre 2017 COMMENTO (PDF - 12 pagine)
Nel licenziamento per motivi disciplinari, il principio della immediatezza della contestazione dell'addebito e della tempestività del recesso datoriale, che si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore, ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato
IL CASO
IL COMMENTO
1. Principio di immediatezza e licenziamento
1.1. Orientamenti giurisprudenziali
2. Tempestività della contestazione ed intervallo fra licenziamento e fatto contestato
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797