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Cass. civ., sez. VI lav., ord., IV, 13 settembre 2017, n. 21266
Il divieto di nuove assunzioni, fuori organico e a tempo indeterminato, previsto dall'art. 32 della L.R. Sicilia n. 45 del 1995 implica che i rapporti di lavoro instaurati in violazione del detto divieto sono affetti da nullità e vanno pertanto considerati come rapporti di mero fatto, con le conseguenze previste dall'art. 2126 cod.civ., divieto di nuove assunzioni che cede esclusivamente di fronte al diritto di assunzione dei disabili in ragione dei limiti alla potestà legislativa regionale stabiliti dall'art. 17 dello Statuto della Regione.