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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 04 settembre 2017, n. 20741
Indipendentemente dalla natura previdenziale del trattamento pensionistico integrativo del Fondo, il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria si riferisce esclusivamente ai crediti previdenziali vantati verso gli enti gestori di previdenza obbligatoria e non è pertanto applicabile alle prestazioni pensionistiche integrative dovute dal datore di lavoro.