Corte di Cassazione sez. V Ordinanza, 25 agosto 2017, n. 20425 - COMMENTO (PDF - 8 pagine)
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o per impugnare un atto di riscossione coattiva, produce solamente l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito. Il decorso di tale termine, invece, non è idoneo a determinare la c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ex art. 2953 c.c. Questo principio si applica a tutti gli atti di riscossione “mediante ruolo”, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
IL CASO
IL COMMENTO
1. La disciplina normativa
2. Il panorama giurisprudenziale
3. La sentenza annotata
4. Considerazioni a margine della sentenza
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797