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Cass. pen., sez. IV, 14 settembre 2017, n. 41811
Vi è la responsabilità del direttore tecnico, in concorso con il legale rappresentante della società, nell'inadempienza delle norme per la sicurezza per la continuità normativa fra le fattispecie originariamente contemplate dagli artt. 36 e 37 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (decreto poi abrogato ad opera del d.lgs. 81/2008), ed il reato attualmente previsto dall'art. 16 d.lgs. 139/2006, richiamato dall'art. 46 del citato D.Lgs. n. 81 del 2008 ( nel caso di specie era stato depositato nel parcheggio all'interno di un cassone frigorifero in disuso, un serbatoio metallico contenente litri 5.001 di gasolio, senza essere in possesso del certificato di prevenzione anti-incendi e/o nulla osta rilasciato dai VVFF).