Inserisci l'e-mail con la quale ti sei registrato su FISCOeTASSE.com
Entra con le tue credenziali BusinessCenter o SiteCenter. Hai dimenticato la password?
Cass. pen., sez. IV, 08 settembre 2017, n. 41171
Il rapporto di causalità tra omissione e l’infortunio non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua un giudizio di alta probabilità logica, che a sua volta deve essere fondato, oltre che su un ragionamento di deduzione basato sulle generalizzazioni scientifiche, anche su un giudizio di tipo induttivo, elaborato sull'analisi della caratterizzazione del fatto storico e sulle particolarità del caso concreto.