Onere prova e licenziamento economico - Cass. 19655/17

Onere prova e licenziamento economico - Cass. 19655/17

Onere della prova nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo -Commento alla sentenza di Cassazione lavoro n. 19655 del 9.8.2017

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Data: 07/09/2017
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Cass. civ.,  sez. lavoro  Sentenza n. 19655  del 09 Agosto 2017 Commento (PDF - 10 pagine)

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, compete al giudice - che non può, invece, sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 Cost. - il controllo in ordine all'effettiva sussistenza del motivo addotto dal datore di lavoro, in ordine al quale il datore di lavoro ha l'onere di provare, anche mediante elementi presuntivi ed indiziari, l'effettività delle ragioni che giustificano l'operazione di riassetto.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. Licenziamento per giustificato motivo: nozione

2. Obbligo di repechage

3. Ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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