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Cass. civ., sez. lav., 01 agosto 2017, n. 19094
Le prestazioni per malattia professionale sono dovute anche nel caso di ricaduta di una malattia precedentemente indennizzata o che sarebbe stata indennizzata nei modi e nei termini del d.p.r. 1124/1965, qualora tale ricaduta si verifichi non oltre il periodo di tre anni dalla cessazione di prestazione d'opera nella lavorazione che abbia determinato la malattia.