Cass. civ., sezione lavoro Sentenza, n. 17009 del 10 Luglio 2017
La subordinazione del lavoratore che fornisce la singola prestazione non può essere valutata tale solamente sulla base della rigidità dell'orario con l'obbligo di fornire la prestazione in un determinato turno, anche allorquando risulti possibile farsi sostituire mediante avviso al datore di lavoro.Tali parametri infatti non attengono alla natura di subordinazione della prestazione.
ILI CASO
IL COMMENTO
1. Assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro: parametri
2. Orientamenti giurisprudenziali: lavoratori dell’agenzia ippica e lavoro subordinato
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797