Cassazione Civile Ordinanza n. 17785 del 19 luglio 2017 COMMENTO (PDF - 10 pagine)
In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce prevalenza, nell'interpretazione degli atti registrati ed ai fini impositivi, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente; pertanto, si ha cessione di azienda, soggetta ad imposta di registro proporzionale (e non ad IVA), solo se le parti hanno inteso trasferire un complesso organico unitariamente considerato, dotato di una potenzialità produttiva, e non quando si è inteso trasferire una semplice somma di beni. Questo il principio di diritto che emerge dall’ Ordinanza della Corte di Cassazione n. 17785 del 19-07-2017.
IL CASO
IL COMMENTO
1. L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 20 DEL D.P.R. N. 131/1986 NELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
2. L’ORDINANZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797