Tribunale di Roma sezione lavoro Sentenza n. 6207 del 26 Giugno 2017 COMMENTO (PDF- 6 pagine)
Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 c.c., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 604/1966, ma soltanto in presenza delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli arti. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Contratto a termine e recesso per giustificato motivo
2. Orientamenti giurisprudenziali
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797