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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 27 luglio 2017, n. 18739
Mentre per il lavoratore privato, l'indennità forfettizzata ex art. 32, comma 5, l. n. 183 del 2010, previsto per i reiterati contratti a termine, limita il danno risarcibile, per il dipendente pubblico, invece, agevola l'onere probatorio del danno subito derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative, che in quella misura risulta assolto, sicché allo stesso dipendente non è altresì precluso, come invece è per il lavoratore privato, di provare che il danno subito (ordinariamente consistente nelle chance di lavoro che ha perso perché impiegato in reiterati contratti a termine in violazione di legge) si traduca in un danno più elevato.