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Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18503
In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, comma 12, della l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e, quindi, all'art. 73 del r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1135/1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore; ne consegue che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta.