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Cass. civ., sezione lavoro Sentenza n. 16392 del 04 luglio 2017
Nel caso in cui il datore di lavoro intimi un licenziamento per superamento del periodo di comporto dopo la ripresa dell’attività lavorativa da parte del dipendente, l’allegazione e la prova di circostanze che integrino una manifestazione di volontà del datore di lavoro di rinunciare al diritto di recesso spetta al lavoratore in quanto fatto estintivo del potere di recesso
IL CASO
IL COMMENTO
1. La nozione di licenziamento a causa del superamento del periodo di comporto
2. Orientamento giurisprudenziale
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797