A partire dall’anno 2016, in forza delle previsioni della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015), gli operatori del settore agricolo non devono assolvere l’IRAP, e non sono tenuti a presentare la relativa dichiarazione, essendo esclusi ope legis.
Tuttavia, i produttori agricoli che oltre ad esercitare attività agricole entro i limiti dei redditi agrari, effettuano attività “eccedenti”, e/o attività connesse, ovvero le società di persone e di capitali, devono comunque compilare il Modello IRAP 2017, e calcolare la predetta imposta.
Le modalità operative sono contenute nella risoluzione n. 93/17, che ha fornito importanti indicazioni sulla determinazione del valore della produzione e sulla compilazione della dichiarazione IRAP.
Isbn: 2499-5800