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Cass. civ., sez. VI lav., ord., 19 luglio 2017, n. 17767
In tema di occupazione in lavori socialmente utili o lavoro per pubblica utilità, le prestazioni che sono conformi al programma inserito nel contratto seguono la disciplina prevista dal d.lgs. n. 468 del 1997, mentre quelle che se ne discostano seguono la disciplina prevista dall'art. 2126 c.c., con conseguente diritto alla retribuzione anche nei casi di nullità del rapporto di lavoro o violazione di norme poste a tutela del lavoratore.