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’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato la Circolare n. 3/2017 del 18 luglio 2017, con cui interviene in materia di Benefici Contributivi e assenza di DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
In particolare, l’Ispettorato fornisce indicazioni al proprio personale ispettivo circa l’applicazione dell’art. 1, co. 1175, della Legge n. 296/2006, in materia di godimento dei benefici normativi e contributivi in assenza di DURC da parte dell’Impresa. la crcolare ricorda che l’art.1, comma 1175, della Legge n.296/2006, prevede che “a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti”.