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Cass. civ., sez. lav., 04 luglio 2017, n. 16394
Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme mediante in riferimento alla "retribuzione globale di fatto", ovvero dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c.